TAMV art. 9, cpv. 1: “Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell’autorizzazione cantonale concessa secondo l’articolo 30 LATer, medica-menti per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall’USAV.”
Docenti:
Dr. med. vet. Stefania Vannetti, fishdoc GmbH
Dr. med. vet. Michel Bula, fishdoc GmbH
Conoscenze preliminari per la partecipazione al corso per ottenere una DHB per i medicamenti veterinari (MVet):
Una formazione secondo l’art. 103 lett. b OPAn:
Costi del corso:
CHF 350.-
Da pagare in anticipo. Dopo l’iscrizione riceverete la fattura via e-mail.
IMPORTANTE: solo le tre formazioni / i tre titoli contrassegnati con * danno diritto all’ottenimento del ACD Medicamenti veterinari (MVet)!
